We Wealth Trust opachi: le nuove regole fiscali
La riforma fiscale entrata in vigore nel 2025 ridefinisce le regole di tassazione per i trust cosiddetti “opachi” e introduce importanti modifiche soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei redditi ai beneficiari e la gestione dei beni in entrata.
Il D.Lgs 139/2024, nello specifico, introduce, tra le varie novità, una nuova disciplina che stabilisce una tassazione in uscita, vale a dire al momento dell’attribuzione dei beni al beneficiario. Anche se rimane l’opzione della tassazione anticipata, in alcuni casi.
Ma quali sono le implicazioni pratiche per i trustee nella gestione di un trust opaco, alla luce delle nuove regole fiscali? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Jennifer Fuccella, partner di Marzo Associati.
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Trust opachi: le nuove regole fiscali
Trust opachi e nuova disciplina fiscale: novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024
La recente riforma fiscale, introdotta con il D.Lgs. n. 139 del 30 dicembre 2024 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ha ridefinito in maniera sostanziale il trattamento tributario dei trust, in particolare dei trust opachi. Le novità, di rilievo sia sul piano dell’imposizione diretta sia su quello dell’imposizione indiretta, richiedono un’attenta rivalutazione delle strutture esistenti e delle scelte future da parte di disponenti, trustee e beneficiari.
Il cuore della nuova disciplina si fonda sul principio della tassazione in uscita, che prevede l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nel momento in cui i beni o i diritti escono dal trust e sono effettivamente attribuiti ai beneficiari. In alternativa, è prevista un’opzione per la tassazione in entrata, applicabile al momento del conferimento iniziale nel trust, che rende esenti da ulteriore imposizione le successive attribuzioni.
Ai fini delle imposte dirette, i trust opachi e la nuova disciplina fiscale interagiscono prevedendo che il trust opaco residente sia soggetto passivo IRES: i redditi vengono tassati direttamente in capo al trust e le somme eventualmente distribuite ai beneficiari non scontano ulteriore imposizione. In caso di trust opaco estero, invece, le somme distribuite a beneficiari residenti in Italia sono qualificate come redditi di capitale e tassate secondo il regime ordinario IRPEF, a meno che non si dimostri che derivano da capitale originario.
Proprio per tale ragione, la nuova disciplina fiscale dei trust opachi impone l’onere, in capo ai trustee, di una scrupolosa tenuta documentale atta a distinguere con chiarezza le componenti reddituali da quelle patrimoniali. L’assenza di tale distinzione comporta la tassazione integrale delle somme distribuite come reddito.
In conclusione, la riforma impone un ripensamento complessivo nella pianificazione e gestione dei trust opachi: la nuova disciplina fiscale richiede competenza tecnica, tracciabilità delle operazioni e scelte consapevoli in fase di istituzione e operatività del trust.