LISTA FALCIANI E ONERE DELLA PROVA: QUANDO LA PALLA PASSA AL CONTRIBUENTE.

da | Mag 29, 2020 | Contributi | 0 commenti

Pubblicato il 21 maggio 2020 da “il TRIBUTARIO”, Giuffré Francis Lefebvre

Avv.ti Giancarlo Marzo e Irene Barbieri

L’Amministrazione Finanziaria ben può rilevare l’omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato usando a supporto unicamente le risultanze della cd. Lista Falciani, in quanto dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Dal momento, però, che la Lista rimane un elemento meramente indiziario, il contribuente è ammesso ad offrire prova contraria, anche nel caso in cui opponga, con riferimento alle stesse disponibilità, l’efficacia preclusiva di uno scudo fiscale. In sostanza, è possibile superare l’alta valenza probabilistica della Lista Falciani proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, tanto rispetto alla riconducibilità delle somme imputate quanto all’entità delle somme medesime. I nostri professionisti, Giancarlo Marzo e Irene Barbieri, commentano per “il TRIBUTARIO” l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., 25 febbraio 2020, n. 4984, e fanno il punto sullo stato dell’arte.

Pubblicazione completa al seguente link:

http://iltributario.it/articoli/giurisprudenza-commentata/lista-falciani-e-onere-della-prova-quando-la-palla-passa-al

In allegato, l’estratto della pubblicazione.